Detrazioni fiscali,

Quali sono le agevolazioni fiscali collegate ai lavori per infissi e serramenti nel 2021? Di seguito una guida ai bonus e alle detrazioni, quando si applica l’ecobonus ordinario e quando il superbonus, quali spese sono ammissibili e per quali edifici.

Come funzionano bonus e detrazioni per i lavori che riguardano gli infissi nel 2021? Gli interventi di questo tipo sono tra i più comuni, ed è bene avere ben chiare le agevolazioni fiscali fruibili in caso di lavori in casa.

Di solito gli interventi sugli infissi rientrano nell’ecobonus standard, quello con le aliquote dal 50 al 65%. Con l’arrivo del superbonus 110% però sono cambiate le carte in tavola, ed è possibile usufruire dell’agevolazione, ma soltanto in presenza di determinati requisiti.

A tal proposito viene in aiuto anche l’ENEA, che ha aggiornato la guida per serramenti e infissi e anche le relative FAQ.

Agevolazioni fiscali infissi 2021: come funzionano bonus e detrazioni

Agevolazioni fiscali infissi 2021, le novità sul superbonus 110%

Partiamo dalle ultime novità in merito agli infissi. ENEA ha aggiornato le sue FAQ relative al superbonus. Nel dettaglio, si parla della sostituzione delle finestre comprensive di infissi, dei portoni di ingresso o delle porte finestra.

Si può usufruire del 110% (tramite detrazione, sconto in fattura o cessione del credito) per questi lavori solo “a parità di superficie e di forma”.

Le precedenti “bucature”, quindi, non possono essere modificate: si fa eccezione solo per una percentuale di tolleranza pari al 2% sulle dimensioni derivanti da ragioni tecniche non eludibili.

Qualora quindi la sostituzione di infissi e porte dovesse comportare la modifica delle dimensioni o lo spostamento delle aperture, non si potrebbe applicare il 110%. L’unico modo per usufruire del superbonus 110% sarebbe a quel punto nei casi di demolizione e costruzione.

Su questa novità indicata dall’ENEA il dibattito è destinato a continuare: il limite delle dimensioni degli infissi in realtà non si trova in nessun decreto (ad esempio quello con i requisiti tecnici del Mise) e in nessun provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

A chi spettano le agevolazioni e per quali edifici

In attesa di un chiarimento più preciso da parte delle istituzioni per quanto riguarda l’applicazione del superbonus, scendiamo invece nel dettaglio dell’applicazione dell’ecobonus ordinario nei lavori che riguardano infissi e serramenti seguendo la guida di ENEA aggiornata al 5 marzo 2021.

L’agevolazione fiscale consiste nella detrazione con aliquota al 50% delle spese totali sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare.

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, possono scegliere anche lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Gli interventi che riguardano serramenti e infissi rientrano nella categoria agevolata se vengono effettuati su edifici che alla data di inizio dei lavori sono:

  • esistenti”, cioè accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • dotati di impianto di climatizzazione invernale.

Infissi e serramenti: i requisiti degli interventi che danno accesso alle agevolazioni 2021

Il vademecum di ENEA continua entrando nel dettaglio dei requisiti tecnici che danno diritto all’agevolazione fiscale:

  • viene specificato che l’intervento deve consistere nella sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti, e non come una installazione ex novo;
  • il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
  • valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
    • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    • inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Infine, devono essere rispettare le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Le spese ammissibili alle agevolazioni per infissi e serramenti

La detrazione spetta per le seguenti spese:

  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso in sostituzione dell’esistente;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • prestazioni professionali, ad esempio la produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica o la direzione dei lavori.

L’elenco delle spese ammissibili si trova nel decreto requisiti tecnici, che comprende sia gli interventi iniziati sia prima che dopo la data del 6 ottobre 2020.

I documenti da conservare

Il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà farsi carico di conservare una serie di documenti:

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”;
  • l’asseverazione;
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ma questo documento non serve nel caso della singola unità immobiliare;
  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevute dei bonifici;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Per tutti i dettagli lasciamo in allegato il vademecum dell’ENEA su infissi e serramenti.

La comunicazione all’ENEA

Tra gli adempimenti necessari per ottenere l’agevolazione collegata ai lavori di infissi e serramenti ricordiamo che c’è la comunicazione da inviare all’ENEA.

Si tratta della Scheda descrittiva dell’intervento, e va inviata entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere.

L’invio va effettuato esclusivamente attraverso il sito web https://detrazionifiscali.enea.it/.

Nel caso della singola unità immobiliare la scheda descrittiva può essere redatta anche dal soggetto beneficiario. Negli altri casi invece (come interventi sulle parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).